Il Tar Catania con sentenza del 2022 ha statuito la piena equiparabilità tra Le due figure di VFA (Volontario in Ferma Annuale, ovvero chi dopo il sevizio militare di leva obbligatorio sceglieva di prolungare la permanenza un altro anno) e VFP1 per beneficiare della riserva di posti nei concorsi pubblici prevista dal d.lgs.66/2010, in quanto sarebbero due fattispecie assolutamente identiche nella ratio e nell’origine, derivante dalla progressiva trasformazione dello strumento militare in volontario-professionale, così come nei contenuti e nella sostanza.

Così è stato accolto il ricorso presentato dallo studio per un nostro assistito, a favore del quale i giudici hanno ritenuto che il “servizio svolto dallo stesso ricorrente come volontario in ferma annuale (VFA) rientri tra le categorie di attività che danno diritto alla riserva di assunzioni nel pubblico impiego di cui all’art. 1014 del d.lgs. 66/2010, essendo assimilabile alla figura di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1)”

Dunque, per quanto sia vero che la norma di cui all’art. 1014 del c.d. codice militare é stata inserita per incentivare l’arruolamento volontario a seguito della sospensione del servizio di arruolamento obbligatorio con la l. 23 agosto 2004 n. 226, deve altresì riconoscersi che il servizio svolto dai VFA, benché connesso allo svolgimento della leva obbligatoria e, dunque, prestato in relazione al precedente regime del servizio militare, era, per definizione, anch’esso servizio prestato su base volontaria, come tale contrapposto, ex art. 621 del codice militare, al servizio prestato su base obbligatoria.

 

Rif: TAR Sicilia Catania, sentenza n.1006/2022
Autore: Avv Marco Cinnirella
Autore: Avv. Alberto Caruso