E’ l’autorità giudiziaria a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, se demolire la casa di abitazione abusivamente costruita sia proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire prevedendo la demolizione.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 8 aprile 2019, n. 15141.

Preme innanzitutto ricordare come, nel nostro ordinamento, l’ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, ma assolve ad una funzione ripristinatoria del bene tutelato. Il fondamento della previsione non è quella di sanzionare ulteriormente l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell’equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti hanno voluto stabilire.

Secondo il Collegio, in tema di reati edilizi, non sussiste un diritto assoluto all’inviolabilità del domicilio, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2016, n. 18949).

In altra più recente decisione si è affermato che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2018, n. 24882).

Gli ermellini evidenziano come il rispetto del principio di proporzionalità implichi, a carico dell’autorità giudiziaria, una valutazione, nel singolo caso concreto, se l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell’abitazione, ex art. 8 CEDU, e l’interesse dello Stato ad impedire l’esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo.

Avv. Marco Cinnirella