Ai sensi dell’art. 774 c.c. non possono donare coloro che non hanno la capacità di disporre pienamente dei propri beni, quindi i minori, gli interdetti e gli inabilitati (salva la donazione fatta dal minore o dall’inabilitato nell’ambito del proprio contratto di matrimonio).
Come emerge dal dato letterale, non vi è alcun riferimento all’amministrazione di sostegno, ossia l’istituto introdotto con la Legge n. 6/2004 per cui il giudice nomina con decreto un amministratore di sostegno che assiste l’amministrato con esclusivo riferimento alle materie indicate dal decreto.
Il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno rappresenta la volontà del legislatore di superare l’assetto meramente sostitutivo proprio dell’interdizione e dell’inabilitazione, muovendosi secondo una logica collaborativa, per cui l’amministratore si limita ad assistere il beneficiario con riferimento a quelle specifiche attività che lo stesso non potrebbe svolgere autonomamente -e che sono indicate dal giudice tutelare nel decreto di nomina-, lasciandogli, per contro, una piena libertà di azione con riferimento a tutte le restanti attività. Come già evidenziato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno “diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona”.
Da ciò discende che dal detto provvedimento di nomina non possono automaticamente derivare i divieti che il Codice collega allo status di interdetto o di inabilitato, altrimenti sarebbe vanificata la ratio di superamento del sistema della sostituzione a favore di una nuova forma di collaborazione. Partendo da tale presupposto, la Corte di legittimità ha recentemente concluso, ad esempio, che al beneficiario dell’amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio, salvo il caso in cui detto divieto sia stato espressamente previsto dal giudice con il provvedimento con il quale ha disposto l’amministrazione di sostegno (qualora ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato.