La Corte Di Appello di Palermo con sentenza n. del 07/03/2024, a conferma della decisione di primo grado del Tribunale di Termini Imerese, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di sottrarre il lavoratore da mansioni pregiudizievoli, in caso di sopraggiunta inidoneità fisica alle mansioni originarie. Obbligo che trova la propria fonte nella disposizione di cui all’art. 2087 c.c. a contenuto di natura prevenzionale e che tutela in via privilegiata la salute del lavoratore, nonché nei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c. secondo cui va interpretato il contratto di lavoro, quale parametro di valutazione comparativa degli interessi sostanziali delle parti contrattuali, cosi da ritenere che il datore di lavoro debba adibire il lavoratore, affetto da infermità certificate e suscettibili di aggravamento a seguito dell’attività svolta, ad altre mansioni  compatibili con la residua capacità lavorativa.

Nel caso di specie, un dipendente di Poste Italiane Spa con le mansioni di portalettere, assistito dall’Avv. Marco Cinnirella, riferiva che durante la consegna della posta rimaneva coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale gli è stato diagnosticato “un forte trauma contusivo rachide lombare e ginocchio destro”. Pertanto chiedeva al proprio datore di lavoro di essere assegnato ad altre mansioni di natura prevalentemente sedentarie, stante le patologie riscontrate e la sopravvenuta inidoneità fisica a seguito dell’incidente per come certificate dalla  documentazione medico diagnostica prodotta e dalla CTU espletata Richiesta che veniva negata dal datore di lavoro. In primo e in secondo grado, con l’assistenza dell’Avv. Cinnirella, il lavoratore ha finalmente ottenuto il riconoscimento del diritto ad essere altra mansione compatibile  con il suo stato di salute.

Corte Di Appello di Palermo, Sez. Lavoro, sentenza n. 197 del 07/03/2024

Autore: Avv Marco Cinnirella