Il Tribunale del Lavoro di Catania è tornato di recente ad esprimersi in merito alla tardività degli addebiti disciplinari intimati dal datore di lavoro (un noto Istituto bancario) al proprio dipendente.

Nel caso specifico il giudizio aveva oggetto l’impugnazione di un provvedimento disciplinare conservativo adottato nei confronti di un dipendente che aveva effettuato operazioni anomale sui propri rapporti bancari. In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice del Lavoro di Catania ha deciso che anche per le sanzioni conservative, quali nel caso di specie la sospensione dal rapporto di lavoro e l’irrogazione di trattenute dalla busta paga, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e in particolare il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare della condotta. L’Istituto bancario contestava al proprio dipendente di avere compiuto, durante il proprio turno di lavoro, delle operazioni di versamento allo sportello pur in presenza di altro operatore e senza preventiva autorizzazione da parte del Direttore. Tuttavia la contestazione dell’addebito da parte del datore di lavoro è avvenuta molto tempo dopo la presunta commissione dei fatti.

Scrive il Giudice: “appare dunque evidente che la contestazione dei detti fatti, avvenuta nel 2020, risulta violare il principio di tempestività della contestazione, essendo quest’ultima avvenuta ad oltre un anno dal momento in cui è certo che la banca fosse a conoscenza dei fatti (2017/2016), e non sussistendo, in favore dell’Istituto di credito, alcuna oggettiva giustificazione del ritardo integrato”.

Inoltre, il giudice si è soffermato sull’entità della sanzione irrogata, sostenendo tali comportamenti non appaiono idonei a giustificare la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, posto che anche secondo il CCNL le sanzioni disciplinari quali il rimprovero verbale, il biasimo scritto, la sospensione, il licenziamento debbano essere irrogate in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.

Il ricorso è stato accolto e l’assistito ha ottenuto l’annullamento della sanzione irrogata.

Tribunale di Catania, Sezione Lavoro,  sentenza n. 5792 del 24 dicembre 2024

Autore: Avv Marco Cinnirella