La possibilitĂ  per i detenuti di richiedere un risarcimento è stata introdotta di recente con il Decreto Legge n. 92/2014 e afferisce alle ipotesi in cui la restrizione in carcere avviene in condizioni “inumane o degradanti” e dunque in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorso per il risarcimento del danno può essere proposto da coloro che sono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, che espiano la pena a titolo definitivo o che sono internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.
Il predetto art. 3, così come interpretato dalla Corte Europea, pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto [..] e che la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.
Ipotesi tipica in cui è possibile chiedere il risarcimento del danno è quando nell’istituto penitenziario il soggetto si trova recluso in celle in inferiori a 3 metri quadrati per detenuto.

Il nostro studio, di recente, ha seguito con attenzione un caso di risarcimento del danno da sovraffollamento carcerario verificatosi presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in Catania, su un detenuto in stato di custodia cautelare. Con decreto n. 3382/2015 il Tribunale di Catania ha accolto il nostro ricorso e ha condannato il Ministero di Giustizia al risarcimento della complessiva somma di € 7.592,00 (calcolato nella misura di 8,00 € per ogni giorno di carcere espiato in violazione dell’articolo 3 della CEDU) e ciò in ragione delle gravi condizioni di sovraffollamento carcerario patite dal detenuto e calcolate, nello specifico, in tot. 949 giorni presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, con conseguente pregiudizio alla sua dignitĂ  personale.
Avv. Marco Cinnirella
Avv. Alberto Caruso

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