Cosa succede quando si verifica un infortunio sul lavoro?
Questo si qualifica come un evento che provoca un’assoluta e temporanea impossibilità per il dipendente di rendere la prestazione lavorativa. Di conseguenza, per i giorni di assenza non spetterebbe la retribuzione.
A copertura di questo periodo interviene, a determinate condizioni, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) che, funzionando come una normale assicurazione, garantisce prestazioni economiche (e sanitarie) per gli eventi di infortunio o malattia professionale.
In aggiunta all’INAIL, se il contratto collettivo lo prevede, può intervenire anche l’azienda con un’integrazione economica di quanto a carico dell’ente.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’infortunio sul lavoro e le sue regole.
Al verificarsi dell’infortunio il dipendente deve informare senza indugio l’azienda, pena la perdita delle prestazioni INAIL per i giorni precedenti quello in cui il datore è venuto a conoscenza dell’evento.
In secondo luogo, l’infortunato deve sottoporsi a visita medica e fornire all’azienda il certificato medico, la data di rilascio e il codice identificativo, tutti elementi che dovranno essere riportati nella denuncia / comunicazione d’infortunio.
La struttura sanitaria (pronto soccorso o ambulatorio) che ha rilasciato il certificato dovrà poi inviarlo telematicamente all’INAIL
Quando si verifica l’infortunio, l’azienda deve assicurarsi che il dipendente raggiunga la struttura sanitaria o l’ambulatorio INAIL più vicino. Eventuali spese di trasporto sono ad esclusivo carico del datore.
Il secondo passaggio è la denuncia d’infortunio all’INAIL. Questa dev’essere inviata per gli eventi con prognosi di durata superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento), entro due giorni da quando l’azienda ne ha avuto notizia ovvero entro ventiquattro ore in caso di morte o pericolo di morte. La denuncia dovrà riportare oltre ai dati dell’azienda, del dipendente e il dettaglio dell’evento verificatosi anche i dati retributivi necessari per calcolare la “Retribuzione media giornaliera”, valore di partenza per stabilire l’indennità INAIL.
Se la prognosi non supera i tre giorni escluso quello dell’evento, l’azienda dovrà inoltrare la comunicazione d’infortunio che conterrà gli stessi dati della denuncia eccezion fatta per quelli retributivi, non necessari in quanto considerata la durata dell’assenza non è previsto l’intervento dell’INAIL.
Infine, per gli infortuni mortali o con prognosi eccedente i trenta giorni l’azienda deve denunciare l’accaduto all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento si è verificato.
Quando avviene un infortunio sul lavoro la copertura economica dei giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) in cui il dipendente non presta alcuna attività è divisa tra azienda e INAIL:
- Per il giorno in cui si verifica l’infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’azienda;
- I tre giorni successivi quello dell’evento sono anch’essi interamente a carico del datore (si parla di “periodo di carenza”);
- A partire dal quarto giorno successivo quello dell’infortunio fino al rientro al lavoro il trattamento economico è a carico dell’INAIL.
L’indennità INAIL varia a seconda della durata dell’infortunio. Questa è calcolata in percentuale alla cosiddetta “Retribuzione media giornaliera” del dipendente (abbreviata “RMG”):
- 60% della Retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal quarto al novantesimo;
- 75% della Retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal novantunesimo fino alla guarigione.
La prestazione INAIL spetta per tutti i giorni di assenza. Le somme a carico dell’ente, su richiesta dello stesso vengono anticipate in busta paga dall’azienda salvo poi essere rimborsate con bonifico bancario o assegno circolare.
Quanto a carico dell’INAIL ed erogato in busta paga non è soggetto a contributi INPS ma a tassazione IRPEF.
- L’indennità non è peraltro cumulabile con le prestazioni garantite dall’INPS, quali ad esempio: Indennità di malattia;
- Indennità di maternità;
- Cassa integrazione.
Se il contratto collettivo applicato lo prevede, l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità INAIL in modo tale da raggiungere la medesima retribuzione che il dipendente avrebbe ottenuto in caso di normale attività, ovvero una percentuale della stessa.
Il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio prevede un’integrazione fino a raggiungere il 90% della retribuzione per i giorni di infortunio dal quinto al ventesimo, innalzata al 100% dal ventunesimo fino al rientro al lavoro.
Al contrario, il CCNL Pulizia dispone per gli impiegati un’integrazione fino al 100% per i primi cinque mesi di infortunio e del 50% per i successivi sette. Per gli operai integrazione al 100% dal secondo giorno d’infortunio fino alla guarigione.
A differenza dell’indennità INAIL, l’integrazione aziendale è soggetta sia a contributi INPS che a tassazione IRPEF.
Avv. Marco Cinnirella